Ordinanza n. 370 del 1991

 

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ORDINANZA N. 370

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione all'art. 16, primo comma, lettera b, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi - nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi - nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, con ordinanza del 13 dicembre 1990 (R.O. n. 225 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b, del d.P.R. n. 915 del 1982, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione è punito con pena (arresto da sei mesi a un anno ed ammenda da due a cinque milioni di lire) più grave di quella prevista (ammenda da lire duecentomila a cinque milioni o arresto sino a sei mesi) per l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di essi in aree pubbliche o private soggette a uso pubblico;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che, concludendo per l'infondatezza della questione, ha rilevato la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto;

Considerato che, in realtà, le fattispecie poste a raffronto non sono omogenee e che comunque spetta al legislatore la valutazione della pericolosità dei fatti concretanti i reati puniti e la determinazione, in relazione ad essa, delle pene con cui si puniscono coloro che li commettono e che tale apprezzamento, siccome discrezionale e non concretante arbitrio in quanto pienamente razionale e giustificato, non è sindacabile in questa sede;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b, del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.